Un difensore civico per gli italiani all’estero. La proposta di legge dell’On. Fabio Porta (2)
Art. 5. (Durata).
1. Il difensore civico resta in carica cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.
2. Nel caso sopravvenga una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 4, l'ambasciatore provvede alla revoca del difensore civico, anche su eventuale segnalazione del COMITES, con la stessa modalità adottata per la nomina.
3. La revoca del difensore civico può avvenire anche per gravi e giustificati motivi connessi allo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 6. (Rimborso).
1. Al difensore civico è attribuito un rimborso forfettario annuale per le spese logistiche, di comunicazione e di locomozione, la cui entità è definita annualmente con provvedimento del Ministro degli affari esteri.
Art. 7. (Compiti).
1. Il difensore civico ha il compito di favorire il rispetto dei princìpi di legalità, di imparzialità, di trasparenza e di equità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini italiani all'estero. Egli vigila, altresì, sull'efficienza dell'amministrazione e sul normale decorso dei provvedimenti che riguardano gli italiani residenti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1, il difensore civico si adopera per superare ritardi e inefficienze della pubblica amministrazione e per segnalarne eventuali omissioni e abusi.
3. I difensori civici esercitano, altresì, i compiti previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia.
Art. 8. (Funzioni).
1. Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà e indipendenza, nelle forme più tempestive ed efficaci per favorire il corretto svolgimento della procedura amministrativa.
2. A richiesta di singoli cittadini o di soggetti interessati a un procedimento amministrativo, il difensore civico interviene presso l'amministrazione del Ministero degli affari esteri e presso quella di altri Ministeri che adottano atti aventi implicazioni per i medesimi soggetti.
3. A seguito di sollecitazione di singoli, di associazioni o di enti interessati, il difensore civico può seguire lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, in modo che ne siano garantite la regolarità e la celerità.
4. Il difensore civico, di sua iniziativa, può intervenire per verificare la correttezza e la tempestività di procedimenti che hanno un sicuro e diffuso interesse per la comunità italiana di riferimento.
Art. 9. (Poteri).
1. Il difensore civico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può consultare d'ufficio i documenti e ottenere copia degli atti collegati alle pratiche in esame. Egli può, altresì, richiedere notizie e informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni.
2. Se il difensore civico, nello svolgimento dei suoi compiti, ha notizia di reati, deve tempestivamente informarne l'autorità giudiziaria.
Art. 10. (Interventi).
1. Qualora siano trascorsi sessanta giorni dall'attivazione di un procedimento amministrativo senza che i soggetti interessati abbiano ottenuto una risposta, essi possono richiedere l'intervento del difensore civico. La medesima facoltà è riconosciuta agli interessati dopo un periodo di trecento giorni per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
2. Nei casi considerati dal comma 1, il difensore civico, dopo aver sentito il responsabile dell'ufficio, fissa un termine massimo per la conclusione della pratica e ne dà notizia all'interessato e al console.
3. Il difensore civico dà comunicazione al console di eventuali ulteriori ritardi che possono intervenire nell'espletamento della pratica.
4. Al responsabile dell'ufficio che impedisce al difensore civico di svolgere compiutamente le sue funzioni si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme in vigore.
Art. 11. (Relazione).
1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, redige una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente anche osservazioni e suggerimenti per il migliore svolgimento delle sue funzioni. Tale relazione è inviata:
a) al console della circoscrizione nella quale egli opera e all'ambasciatore affinché sia trasmessa al Ministero degli affari esteri;
b) ai presidenti, rispettivamente, del COMITES e dell'INTERCOMITES del Paese di riferimento;
c) ai componenti nazionali del CGIE e al vicesegretario generale della commissione per l'area continentale del medesimo organismo, di cui all'articolo 8-bis della legge 6 novembre 1989, n. 368;
d) ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della Circoscrizione estero.
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Fonte: Aise
Inviato da Marco Stella, Rio de Janeiro
Portale dei Lombardi nel Mondo














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