Un difensore civico per gli italiani all’estero. La proposta di legge dell’On. Fabio Porta (1)
È stata assegnata alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Affari esteri della Camera la proposta di legge dell’onorevole Fabio Porta (Pd) "Istituzione del difensore civico degli italiani residenti all'estero".
Annunciata nel dicembre scorso e sottoscritta da diversi colleghi, tra cui gli eletti all’estero Farina, Fedi e Garavini, oltre che dall’ex deputato Zacchera, la proposta di legge inizierà l’iter dalla sede referente per poi essere sottoposta ai pareri delle Commissioni Giustizia, Difesa, Bilancio, Cultura e Lavoro.
Richiamata la figura del difensore civico che con gli anni "ha assunto il ruolo di uno strumento generale di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione", Porta ha sottolineato come "anche in questo campo si debba registrare una sensibile diversità di attenzione e di trattamento a seconda che i cittadini risiedano entro i confini nazionali o all'estero. Dal momento che la possibilità di istituire un difensore civico a tutela dei propri amministrati è riconosciuta dalle leggi vigenti esclusivamente a regioni, province e comuni, da questa forma di tutela restano esclusi i cittadini iscritti all'Aire. Eppure essi, non meno degli altri, hanno assidue relazioni con l'amministrazione decentrata dello Stato, in particolare con gli uffici consolari e con i comuni di provenienza, per soddisfare esigenze di primaria importanza, come quelle relative alle pratiche di cittadinanza, al rinnovo di passaporti e di altri documenti di identità, alle operazioni anagrafiche e così via".
Il deputato eletto in Sud America, nella presentazione del testo, evidenzia e stigmatizza altre "diversità di trattamento" dei connazionali all’estero, non mancando di annotare "le misure restrittive relative ai finanziamenti per le politiche migratorie e per la rete di servizio ai cittadini italiani all'estero, che negli ultimi anni si stanno moltiplicando".
Obiettivo della proposta di legge, dunque, è quello di "colmare un vuoto e tendere a ristabilire un equilibrio nella condizione di cittadinanza di tutti i nostri amministrati, ovunque risiedano. Essa, nello stesso tempo, si propone di costituire un canale positivo di relazione con la nostra amministrazione che possa limitare il senso di disinteresse e di abbandono diffuso tra le nostre comunità all'estero, che proprio il voto per corrispondenza ha chiamato a uno straordinario impegno di partecipazione alla vita civile dell'Italia".
Entrando nel merito, Porta ha spiegato che "all'articolo 1, si istituisce la figura del difensore civico presso ciascuna circoscrizione consolare. L'articolo 2 prevede la nomina da parte dell'ambasciatore del Paese in cui il difensore civico risiede, sulla base di una rosa di nomi proposti dal Comites, con l'evidente scopo di rafforzare il legame di questa figura di garanzia con l'organismo di rappresentanza della comunità. Gli articoli 3 e 4 prevedono i requisiti dei candidati e i casi di incompatibilità. La durata in carica di cinque anni (articolo 5) è stabilità in parallelo con quella dei componenti dei Comites, sempre allo scopo di evidenziare un nesso preciso tra tutela dei diritti e rappresentanza. Sia per le spese di funzionamento che per i rimborsi si prevedono misure di estrema sobrietà, in linea con le presenti difficoltà finanziarie (articolo 1, comma 2, e articolo 6). Gli articoli 7, 8 e 9 trattano rispettivamente dei compiti, delle funzioni e dei poteri del difensore civico. I compiti sono volti a favorire il rispetto della legalità, dell'imparzialità, della trasparenza e dell'equità della pubblica amministrazione, nonché a sollecitarne l'efficienza operativa. Le funzioni sono delineate in una triplice forma: l'intervento nei confronti dell'amministrazione su sollecitazione del cittadino; il monitoraggio di procedimenti amministrativi allo scopo di assicurarne la regolarità e la celerità; la verifica della correttezza e della tempestività di azioni che hanno un evidente interesse per la comunità. Al difensore civico, inoltre, è riconosciuto il potere di consultare i documenti necessari e di ottenere copia degli atti. Gli interventi riconosciuti, previsti all'articolo 10, sono attivati dietro sollecitazione di coloro che non hanno avuto alcuna risposta per pratiche ordinarie, come quelle di legalizzazione, dopo sessanta giorni dalla domanda, termine doppio rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Superata tale data, è fissata una scadenza conclusiva dopo aver sentito il responsabile dell'ufficio competente e informato il console di riferimento. L'articolo 11 prevede l'invio di una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente al console e all'ambasciatore, ai presidenti del Comites e dell'Intercomites, ai componenti nazionali del Cgiee al vicesegretario generale della commissione continentale del medesimo organismo, nonché ai parlamentari eletti nella ripartizione di riferimento della circoscrizione Estero. L'articolo 12, infine, fissa in 1 milione di euro gli oneri previsti per l'attuazione della legge, che corrispondono mediamente a circa di 10.000 euro per ciascuna circoscrizione consolare". Dodici, appunto, gli articoli che compongono il testo.
"Art. 1. (Istituzione).
1. In ogni circoscrizione consolare è istituito il difensore civico degli italiani residenti all'estero, di seguito denominato "difensore civico".
2. Il difensore civico ha il suo ufficio in una sede messa a disposizione dallo stesso titolare o presso il Comitato degli italiani residenti all'estero (COMITES) o in locali resi disponibili dal consolato. Egli si avvale della struttura amministrativa esistente e della collaborazione del personale in esso operante.
Art. 2. (Nomina).
1. Il difensore civico è nominato con decreto dall'ambasciatore italiano nel Paese nel quale è situata la circoscrizione consolare ed è scelto in una rosa di cinque nomi proposti, a maggioranza assoluta, dai componenti del COMITES. I rappresentanti nazionali del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) possono far pervenire al COMITES proposte di nomi, di cui è data notizia ai membri del COMITES in occasione della convocazione dell'organismo.
2. La designazione dei nomi che compongono la rosa di cui al comma 1 è effettuata a scrutinio segreto.
Art. 3. (Requisiti).
1. Il difensore civico deve essere iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e deve risiedere da almeno tre anni nella circoscrizione consolare per la quale è nominato. Egli è scelto tra persone che danno particolari garanzie di indipendenza, obiettività ed equilibrio. È data preferenza a coloro che hanno competenze di natura giuridica e amministrativa.
2. Le persone da includere nella rosa di nomi tra i quali è scelto il difensore civico non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4.
Art. 4. (Incompatibilità).
1. La funzione di difensore civico è incompatibile con quella di:
a) parlamentare eletto nella circoscrizione Estero, componente del CGIE o membro del COMITES;
b) dipendente in servizio del consolato o dell'ambasciata, direttore dell'istituto di cultura, console onorario o dipendente a qualsiasi titolo di strutture amministrative decentrate dello Stato italiano;
c) dirigente di enti che ricevono contributi dallo Stato italiano od operatore di mezzi di informazione il cui ambito di diffusione ricade, anche in parte, nella circoscrizione consolare.
(Continua nella parte (2)
Fonte: Aise
Inviato da Marco Stella, Rio de Janeiro
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